Dalla data dell’08/10/06 (entrata in vigore del D.L.vo 19/08/05 n. 192, art. 6) nel caso di trasferimenti a “titolo oneroso” come vendita, permuta, transazioni, cessione o conferimento a società, è previsto l' obbligo della redazione dell’ACE l' attestato di certificazione energetica.Per gli edifici di nuova costruzione invece la regione Friuli Venezia Giulia dal 31.10.2011 si è dotata con D.G.R. n. 2055 di una procedura per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici denominata protocollo VEA valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici come stabilito dalla L.R. 18.08.2005 n°23, che sostituisce l' ACE. Tale procedura, che doveva essere valida dal 01.01.2012 anche per i trasferimenti a titolo oneroso, viene sospesa grazie all' abrogazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell' art. 1-bis della L.R. 23/05 come riportato dal BUR n°1 del 04.01.2012 L.R. 29.12.2011 n° 18.